Sanzione da 120.000 € per una società, per aver violato i dati personali dei dipendenti, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.
Con un recente provvedimento, avviato a seguito di un reclamo presentato da un interessato, l’Autorità Garante ha sanzionato una concessionaria di autovetture per l’utilizzo di un sistema biometrico installato presso le unità produttive.
Il Garante ha ribadito che, attualmente, non esiste nessuna norma di legge che consenta l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.
In base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, posto che i dati biometrici rientrano nel novero delle cd. “categorie particolari di dati”, il relativo trattamento è di regola vietato (art. 9.1 Regolamento UE 2016/679) , salvo ricorra una delle specifiche condizioni previste (art. 9.2 citato).
In particolare, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito lavorativo, la norma dispone che tale trattamento è consentito solo quando è “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
E’ necessario, quindi, che il trattamento trovi fondamento in una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina in materia di protezione dei dati, anche in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire.
Come rilevato in più occasioni dal Garante, ad oggi il nostro ordinamento non consente il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio; per altro verso, il consenso manifestato dai dipendenti non può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per lo squilibrio esistente tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.
In considerazione delle violazioni rilevate, alla società in questione è stato ingiunto il pagamento della somma di 120.000 €.