Intelligenza artificiale: pubblicato l’AI Act

Il 12 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2024/1689, in materia di intelligenza artificiale.

Parte, quindi, il conto alla rovescia per adeguarsi.

 

Scopo del Regolamento

Lo scopo del Regolamento è quello di (i) creare un quadro giuridico uniforme per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione Europea, in conformità ai valori dell’Unione stessa, (ii) promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo al contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, (iii) proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale; (iv) promuovere l’innovazione.

 

A chi si applica

Il Regolamento si applica:

  • ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, anche se stabiliti o ubicati in un paese terzo;
  • agli utilizzatori dei sistemi di IA situati nell’UE;
  • ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA situati in paesi terzi, se l’output prodotto dal sistema di IA è utilizzato nell’Unione;
  • agli importatori e distributori di sistemi di IA;
  • ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
  • ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabili nell’Unione;
  • alle persone coinvolte nell’uso di tali sistemi.

Sono poi previste alcune esclusioni per cui, ad esempio, il Regolamento non si applica (i) ai sistemi di IA usati per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionali, (ii) ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici, (iii) a quelli utilizzati da persone fisiche per un’attività puramente personale e non professionale.

 

Contenuti

I sistemi di IA sono ricondotti a tre categorie di rischio:

  • Le applicazioni e i sistemi che creano un rischio “inaccettabile” (sono previste diverse pratiche proibite, come quelle che sfruttano le vulnerabilità di una persona dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcerne materialmente il comportamento in un modo che provochi o possa provocare a tale persona un danno significativo; oppure l’utilizzo di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona, pregiudicando in modo considerevole la capacità di prendere una decisione e inducendola pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso)
  • le tecnologie cd “ad alto rischio” (non vietate, a condizione che non presentino un rischio significativo di danni per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche);
  • i sistemi a rischio “limitato o minimo

 

Termini per l’adeguamento

Il Regolamento entra in vigore l’1 agosto 2024 e si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tuttavia:

  • i capi I e II (Disposizioni generali e Pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
  • il capo III, sezione 4 (Autorità di notifica e organismi notificati), il capo V (Modelli di IA per finalità generali), il capo VII (Governance), il capo XII (Sanzioni) e l’articolo 78 (Riservatezza) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell’articolo 101 (Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali);
  • l’articolo 6, paragrafo 1 (Classificazione dei sistemi ad alto rischio) e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

Qui il testo integrale del Regolamento

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689&qid=1721054903381

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