Confindustria ha recentemente pubblicato il Position Paper per tracciare le linee guida di una possibile riforma della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Il documento, come precisa Confindustria stessa, è frutto dell’esperienza maturata in quasi oltre vent’anni di applicazione della disciplina e del costante lavoro di monitoraggio.

Il Position Paper si pone come uno strumento di riflessione e proposta:  analizza le principali criticità dell’attuale impianto normativo e prospetta i possibili interventi di riforma.

L’obiettivo è quello di recuperare la logica preventiva e premiale che aveva ispirato il Legislatore nel 2001, garantendo al contempo certezza del diritto e sostenibilità operativa per le imprese.


Criticità che rendono la riforma necessaria e urgente

Il documento inizia con un’analisi delle principale criticità del sistema.

Queste, in estrema sintesi, le riflessioni di Confindustria:

  • il sentimento più diffuso tra le imprese oggi è di disagio e disorientamento: la disciplina – nata per incentivare le imprese, attraverso strumenti premiali, a collaborare per prevenire la “criminalità del profitto” – si è trasformata nella prassi in strumento di mera repressione; la normativa, inoltre, lascia troppi spazi a interpretazioni disomogenee, che hanno dato luogo a fenomeni di “ingiustizia sostanziale”;
  • l’esperienza applicativa ha evidenziato numerose difficoltà, dovute anche alla stratificazione degli interventi normativi che ha portato alla continua e irrazionale proliferazione dei reati presupposto;
  • vi è spesso un’assoluta carenza di coordinamento tra i diversi plessi giurisdizionali. Si pensi – rileva Confindustria – all’irrilevanza di un’eventuale pronuncia favorevole, da parte delle Corti di Giustizia Tributarie ovvero da parte dei Giudici del Lavoro, nel procedimento penale per reati tributari a carico della persona giuridica. La circostanza che Autorità Giudiziarie diverse possano esprimersi in maniera antitetica sugli stessi fatti è contraria ad ogni corollario della certezza del diritto e costituisce una palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, che tutela il diritto a non essere giudicati (e sanzionati) due volte sulle medesime circostanze;
  • le lacune della disciplina hanno attribuito all’autorità giudiziaria una discrezionalità pressoché illimitata in ordine alla valutazione dei modelli organizzativi, con conseguente confusione in ordine al contenuto del modello idoneo e problemi sul fronte dell’equità.

 

Le proposte di Confindustria

Partendo dai rilievi di cui sopra, Confindustria formula alcune proposte, che vengono riassunte di seguito.

Confindustria rileva, tra l’altro, la necessità di:

  • razionalizzare il catalogo dei reati presupposto, individuandone i possibili criteri;
  • riconsiderare l’applicabilità del Decreto 231 alle imprese di minori dimensioni, con particolare riferimento alle microimprese. Per queste, la predisposizione di un Modello Organizzativo risulta troppo onerosa e scarsamente efficace; in considerazione della modesta complessità organizzativa, non è possibile riscontrare la sussistenza del presupposto fondante la responsabilità 231, ovvero la colpa in organizzazione. In subordine, si potrebbe optare per interventi di semplificazione che riguardino sia la fase di costruzione del Modello che le sanzioni;
  • disciplinare il tema della responsabilità 231 nei gruppi di imprese, traendo indicazioni dalle più evolute letture giurisprudenziali;
  • definire, a livello normativo, il contenuto del Modello, per rafforzarne l’idoneità preventiva, cristallizzando le indicazioni tratte dalla prassi più virtuosa consolidatasi in questi anni. E’ necessario, cioè, offrire alle imprese una cornice di regole certe che possano guidarle nella costruzione del Modello e nell’adozione di presidi e protocolli preventivi in relazione a ciascuna realtà aziendale. Ciò consentirebbe di colmare l’attuale gap in punto di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni;
  • valorizzare il ruolo dei Codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria più rappresentative e approvati dal Ministero della Giustizia, facendone il parametro di riferimento per la costruzione del Modello e la successiva valutazione giudiziale di astratta idoneità dei singoli modelli a essi conformi, ferma l’ineliminabile discrezionalità del Giudice in ordine alla verifica della concreta efficacia dei presidi adottati dall’ente;
  • individuare criteri per razionalizzare il panorama dei Codici di comportamento, il cui proliferare, nel corso degli anni, ha contribuito a generare ulteriore incertezza tra gli operatori;
  • esplorare le sinergie tra il sistema 231 e le normative tecniche di settore, partendo dall’esperienza dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso – rileva Confindustria – utili spunti di riflessione andrebbero tratti dalle ampie aree di sovrapposizione che esistono tra i sistemi di gestione certificati, che intercettano rischi rilevanti anche in ottica 231 e i Modelli stessi. Di frequente, infatti, le imprese si orientano verso un approccio integrato nella gestione del rischio, al fine di massimizzare l’efficacia degli investimenti realizzati sulla compliance aziendale, con importanti effetti anche in termini di razionalizzazione dei controlli interni;
  • introdurre misure volte a valorizzare la cooperazione post factum, con strumenti di effettiva valenza premiale, arricchendo il catalogo delle condotte riparatorie già previste. Anche per salvaguardare il ricorso alla tutela penale come extrema ratio, si dovrebbe ragionare su possibili effetti premiali da ricollegare a forme di collaborazione ex post che l’impresa decida di intraprendere in ottica riparatoria, alimentando così un circolo Confindustria prosegue ipotizzando strumenti, meccanismi e istituti da poter applicare;
  • rivedere il meccanismo oggi previsto in tema di onere della prova. Nel caso di illecito commesso dagli apicali, spetta all’ente provare il rispetto dei presupposti richiesti dall’art. 6 del Decreto. Ciò rende eccessivamente gravosa la posizione processuale dell’ente indagato, sovvertendo, peraltro, i principi di presunzione di innocenza su cui si fonda l’ordinamento penale;
  • rivedere i criteri di scelta e di applicazione delle sanzioni interdittive, per tener conto del principio di proporzionalità e del necessario bilanciamento con le esigenze di continuità produttiva. Anche rispetto alle misure patrimoniali – aggiunge Confindustria – il Giudice dovrebbe accertare la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, nonché i fondati e specifici elementi che rendono concreto il pericolo di commissione di un illecito della stessa indole;
  • estendere all’illecito 231 riconducibile all’ente lo stesso regime di prescrizione del reato previsto per le persone fisiche;
  • estendere alle persone giuridiche la causa di non punibilità per estinzione del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, prevista per le persone fisiche per alcuni reati fiscali di natura dichiarativa;
  • prevedere l’applicazione all’ente della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata per le persone fisiche dall’art. 131-bis p.;
  • garantire un coordinamento tra le decisioni adottate da differenti Autorità.


Queste, in estrema sintesi, alcune delle riflessioni e proposte formulate da Confindustria.

Per una disamina completa, il testo del Position Paper è disponibile qui.